Statuto-Magnolia Società Cooperativa Sociale ONLUS

Statuto


 

Statuto Magnolia Soc. Coop. Soc.

Assemblea dei Soci 18 dicembre 2023

 

 

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di Piove di Sacco la Società Cooperativa denominata "MAGNOLIA Società Cooperativa Sociale". La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

 

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla Legge n. 381/1991 e s.m.i., non ha scopo di lucro; suo fine è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a),

b), c), d), l) e p) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; entrambe orientate in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone con disagio psico-fisico e/o sociale. Le attività di tipo b) vengono svolte in modo coordinato e funzionalmente collegato alle attività di cui al punto a), come meglio precisato nel successivo Art. 4. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. I soci della Cooperativa sentono inoltre di condividere anche i seguenti valori: la centralità della persona umana; la solidarietà; la giustizia, la pace, la legalità, la reciprocità; il diritto al lavoro; l'attenzione all'ambiente; il dialogo, la democrazia partecipata, la non violenza; la gratuità. La Cooperativa intende farsi promotrice di questi valori anche attraverso l'esperienza del servizio civile nazionale (Legge n. 64/2001 e s.m.i.), momento di formazione e crescita etico sociale e culturale per i giovani del territorio. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio, economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie, all'apporto dei soci, l'autogestione responsabile dell'impresa, operando, di preferenza, nell'ambito territoriale della bassa padovana.

La Cooperativa può operare anche con terzi. A norme della Legge n. 142/2001 e s.m.i., il socio della Cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento ed all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico come definito nell'Art. 3 del presente statuto, la Cooperativa ha come oggetto:

a) la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a),

b), c), d), l) e p) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, per rispondere ai bisogni di persone portatrici di handicap psico-fisici e/o di disagio sociale, anche attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi per fini educativi e terapeutici nonché attraverso la conduzione di centri di lavoro finalizzati all'avviamento s ed all'inserimento lavorativo;

b) lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in particolare di persone portatrici di handicap psico-fisici e/o di disagio sociale di cui al precedente punto a). Tali attività vengono esercitate in modo coordinato attraverso:

-          centri educativi occupazionali semi residenziali (o diurni), comunità residenziali e simili;

-          attività di socializzazione e di animazione, di formazione e di riabilitazione;

-          servizi domiciliari di assistenza socio sanitaria, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

-          collegate al servizio di gestione, potranno essere realizzate attività produttive e commerciali con valenza educativa, terapeutica, di sensibilizzazione e di promozione;

-          produzione e trasformazione di prodotti agricoli;

-          attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

-          predisposizione, confezionamento e fornitura di pasti per mense pubbliche, aziendali e scolastiche;

-          gestione mense aziendali per conto terzi;

-          gestione di distributori automatici;

-          gestione di attività turistico - ricettive ed alberghiere;

-          attività di commercializzazione di generi alimentari e non;

-          gestione, nelle forme previste e/o consentite dalla legge, di punti vendita di beni soggetti a monopolio e non;

-          noleggio e fornitura di attrezzature ed impianti per eventi, convegni e seminari;

-          la gestione di attività di assemblaggio conto terzi di qualsiasi natura e genere;

-          la gestione di centri di lavoro per la produzione e la lavorazione di manufatti tessili, in ferro, elettrici, in pelle, in plastica, in legno, in ceramica ed in carta;

-          la gestione di servizi sociali e/o socio assistenziali affidati da Enti Pubblici o Privati in qualsiasi forma, anche in regime di convenzione o appalto;

-          la gestione di servizi diversi e la fornitura di beni affidati da Enti Pubblici o Privati in qualsiasi forma, anche in regime di convenzione o appalto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione del verde, pulizie, servizi ausiliari alla circolazione stradale, servizi ausiliari negli istituti scolastici, servizi di lavanderia;

-          la gestione di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di promuovere condizioni più dignitose e giuste per tutte quelle persone che nella comunità locale o nei paesi economicamente meno sviluppati si trovano in una situazione di svantaggio, emarginazione, sfruttamento;

-          la gestione di attività di promozione e rivendicazione di impegno da parte delle Istituzioni, a favore di persone deboli e svantaggiate, per l'esigibilità dei loro diritti, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o Privati in genere.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge ed in via strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine agli scopi sopraelencati nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Le attività di tipo a) e di tipo b) di cui al presente oggetto sociale sono funzionalmente collegate, poichè le rispettive tipologie di svantaggio ed aree di intervento sono tali da necessitare di attività coordinate per l'efficace raggiungimento dello scopo della Cooperativa di cui al precedente Art. 3. Le attività di tipo b) si pongono come naturale sbocco e seguito di inserimento lavorativo per gli utenti che hanno effettuato un percorso educativo e terapeutico attraverso le attività di tipo a). La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge n. 59/1992 e s.m.i.; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definiti con apposito Regolamento approvato dall'assemblea sociale.

 

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

-      concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

-      partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed

alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

-      contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa.

Possono essere soci cooperatori persone appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci lavoratori svantaggiati, persone fisiche definite persone svantaggiate secondo l'art. 4, comma 1, Legge n. 381/1991 e s.m.i. nonché persone fisiche definite soggetti deboli secondo l'art. 3, comma 2, Legge Regione Veneto n. 23/2006 e s.m.i.;

3) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n. 381/1991 e s.m.i. e nei limiti previsti dalla legge. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci;

4) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche private e pubbliche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali. Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie indicate nel presente statuto. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione. I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

 

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 6 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

Art. 7 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,000 (cinquecento/00) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 1 (una).

Art. 8 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 21. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 9 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

c)il termine minimo di durata del conferimento;

d)i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un solo voto qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione sociale.                       In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 59/1992. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 10 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

 

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 11 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a)       l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b)      la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;

c)       l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

d)      l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e)      la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f)        la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a)       la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b)      l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c)       la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.                                           Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Art. 12 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

-del capitale sottoscritto;

-dell’eventuale sovrapprezzo determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 13 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

-      per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

-      per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 14 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l’attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.                                                                                                                                                              

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dall’annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 15 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dal presente statuto, per tutte le categorie di soci;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscono al rapporto mutualistico nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni, se non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/2001 e s.m.i. e, nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato;

e) in caso di socio lavoratore svantaggiato, qualora perda la qualifica di persona svantaggiata ex art. 4 Legge n. 381/1991 e s.m.i. o di soggetto debole ex art. 3, comma 2, Legge Regione Veneto n. 23/2006 e s.m.i.;

f) che si trovi in condizione di sopravvenuta inabilità tale da comportare l'impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi e dell'oggetto sociale;

g) violi reiteratamente le norme sul comportamento in servizio;

h) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

i) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta n. 3 (tre) assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa. Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'Art. 39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 16 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto. L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 17 (Liquidazione della partecipazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 18 (Morte del socio) In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 17. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.                                          I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 15, lettere b), c) e h), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento.                                                                      Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 codice civile. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

 

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore minimo pari ad Euro 100,00 (cento/00);

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.       La società non emette i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346 primo comma c.c..

Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all’aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 16. Con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi. Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto. Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1°(primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull’andamento della gestione sociale. La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l’andamento dell’attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale. L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dall'organo amministrativo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a)    a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b)    al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c)    ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d)    ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

Art. 23 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica. La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall’art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate. L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

-      erogazione diretta;

-      aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell’art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’anno;

b) La qualifica / professionalità;

c) I compensi erogati;

d) Il tempo di permanenza nella società;

e) La tipologia del rapporto di lavoro;

f) La produttività.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

 

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi)

Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Sindaci, se obbligatorio per legge, nominato dall’Assemblea;

d)L’organo di controllo contabile, se obbligatorio per legge, nominato dall’Assemblea.

Art. 25 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, inviata a ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo partecipino all'assemblea. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Funzioni dell’Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1.    approva il bilancio e destina gli utili;

2.    delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 7;

3.    procede alla nomina degli amministratori;

4.    procede all’eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

5.    determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;

6.    approva i regolamenti interni;

7.    delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

8.    delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all’art. 22. L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 2365 cod. civ. o dalla legge. Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi).               In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 28 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio avente diritto al voto, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di 2 (due) soci aventi diritto di voto. Si applica in quanto compatibile l'art. 2372 del Codice Civile. Non è ammesso il voto segreto, fatta eccezione per le votazioni relative alla nomina dei componenti degli organi sociali, nelle quali è possibile procedere con votazioni segrete, fermo restando il diritto del socio, che lo richieda, di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della sua votazione od eventualmente la sua astensione.

Art. 30 (Presidenza dell’Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 5 (cinque) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all’assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall’articolo 2365 comma secondo del codice civile. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell’articolo 2389.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea. I suoi requisiti e il suo funzionamento sono regolati dalla legge. Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale, ove ricorrano le condizioni di legge, esercita anche il controllo contabile; in tal caso sarà integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 38 (Controllo contabile)

Nei casi e secondo le norme di legge ovvero ove venga deliberato dall'assemblea, il controllo contabile sulla società è esercitato ai sensi dell’art. 2409 bis comma primo del codice civile da un revisore contabile o a una società di revisione.

 

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società

che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di legge;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso già di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03 e s.m.i., nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.

 

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Liquidatori)

L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L’Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale e degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori, di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.                                                                             In particolare ai sensi dell’articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991 e s.m.i., le altre leggi in materia di cooperative nonché, in quanto compatibili, le norme di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile, contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

F.to Chiara Benasciutti

F.to Lina Leotta Notaio (L.S.)