Statuto-Magnolia Società Cooperativa Sociale ONLUS
Statuto Magnolia Soc. Coop. Soc.
Assemblea dei Soci 18 dicembre 2023
TITOLO I
DENOMINAZIONE
- SEDE – DURATA
Art. 1
(Costituzione e denominazione)
È costituita,
ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di Piove di Sacco la Società
Cooperativa denominata "MAGNOLIA Società Cooperativa Sociale". La
Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’organo amministrativo, sedi
secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Art. 2
(Durata)
La
Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e
potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il
diritto di recesso per i soci dissenzienti.
TITOLO II
SCOPO –
OGGETTO
Art. 3 (Scopo
mutualistico)
La
Cooperativa, conformemente alla Legge n. 381/1991 e s.m.i., non ha scopo di
lucro; suo fine è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la
gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, incluse le attività di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a),
b), c), d),
l) e p) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112;
b) lo
svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di
servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; entrambe
orientate in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di
persone con disagio psico-fisico e/o sociale. Le attività di tipo b) vengono
svolte in modo coordinato e funzionalmente collegato alle attività di cui al punto
a), come meglio precisato nel successivo Art. 4. La Cooperativa si ispira ai principi
che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi
agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno,
l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il
legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni
Pubbliche ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in
forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni
economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. I soci della
Cooperativa sentono inoltre di condividere anche i seguenti valori: la
centralità della persona umana; la solidarietà; la giustizia, la pace, la
legalità, la reciprocità; il diritto al lavoro; l'attenzione all'ambiente; il dialogo,
la democrazia partecipata, la non violenza; la gratuità. La Cooperativa intende
farsi promotrice di questi valori anche attraverso l'esperienza del servizio
civile nazionale (Legge n. 64/2001 e s.m.i.), momento di formazione e crescita etico
sociale e culturale per i giovani del territorio. La Cooperativa, per poter
curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio, economico e
culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi,
altre imprese ed imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su scala
locale, nazionale ed internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri
scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei
volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà
sociale, attuando in questo modo, grazie, all'apporto dei soci, l'autogestione
responsabile dell'impresa, operando, di preferenza, nell'ambito territoriale
della bassa padovana.
La
Cooperativa può operare anche con terzi. A norme della Legge n. 142/2001 e
s.m.i., il socio della Cooperativa stabilisce con la propria adesione o
successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore
rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma
consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento
dello scopo sociale. La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini
speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è
l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori
condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa intende
perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento ed
all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze
consortili e dei consorzi territoriali.
Art. 4
(Oggetto sociale)
Considerato
lo scopo mutualistico come definito nell'Art. 3 del presente statuto, la Cooperativa
ha come oggetto:
a) la
gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, incluse le attività di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a),
b), c), d),
l) e p) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, per rispondere ai bisogni
di persone portatrici di handicap psico-fisici e/o di disagio sociale, anche
attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di
servizi per fini educativi e terapeutici nonché attraverso la conduzione di
centri di lavoro finalizzati all'avviamento s ed all'inserimento lavorativo;
b) lo
svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in particolare
di persone portatrici di handicap psico-fisici e/o di disagio sociale di cui al
precedente punto a). Tali attività vengono esercitate in modo coordinato attraverso:
-
centri educativi occupazionali semi residenziali (o diurni),
comunità residenziali e simili;
-
attività di socializzazione e di animazione, di formazione e di
riabilitazione;
-
servizi domiciliari di assistenza socio sanitaria, sostegno e
riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o
altre strutture di accoglienza;
-
collegate al servizio di gestione, potranno essere realizzate
attività produttive e commerciali con valenza educativa, terapeutica, di
sensibilizzazione e di promozione;
-
produzione e trasformazione di prodotti agricoli;
-
attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
-
predisposizione, confezionamento e fornitura di pasti per mense
pubbliche, aziendali e scolastiche;
-
gestione mense aziendali per conto terzi;
-
gestione di distributori automatici;
-
gestione di attività turistico - ricettive ed alberghiere;
-
attività di commercializzazione di generi alimentari e non;
-
gestione, nelle forme previste e/o consentite dalla legge, di
punti vendita di beni soggetti a monopolio e non;
-
noleggio e fornitura di attrezzature ed impianti per eventi,
convegni e seminari;
-
la gestione di attività di assemblaggio conto terzi di qualsiasi
natura e genere;
-
la gestione di centri di lavoro per la produzione e la lavorazione
di manufatti tessili, in ferro, elettrici, in pelle, in plastica, in legno, in
ceramica ed in carta;
-
la gestione di servizi sociali e/o socio assistenziali affidati da
Enti Pubblici o Privati in qualsiasi forma, anche in regime di convenzione o
appalto;
-
la gestione di servizi diversi e la fornitura di beni affidati da
Enti Pubblici o Privati in qualsiasi forma, anche in regime di convenzione o
appalto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione del
verde, pulizie, servizi ausiliari alla circolazione stradale, servizi ausiliari
negli istituti scolastici, servizi di lavanderia;
-
la gestione di attività di sensibilizzazione ed animazione della
comunità locale entro cui opera al fine di promuovere condizioni più dignitose
e giuste per tutte quelle persone che nella comunità locale o nei paesi
economicamente meno sviluppati si trovano in una situazione di svantaggio,
emarginazione, sfruttamento;
-
la gestione di attività di promozione e rivendicazione di impegno
da parte delle Istituzioni, a favore di persone deboli e svantaggiate, per
l'esigibilità dei loro diritti, in forma diretta e/o in appalto o convenzione
con Enti Pubblici o Privati in genere.
Nei limiti e
secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge ed in via strumentale
al perseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà svolgere qualunque
altra attività connessa od affine agli scopi sopraelencati nonché potrà compiere
tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare,
mobiliare, commerciale, industriale e finanziarie necessarie od utili alla
realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che
indirettamente, attinenti ai medesimi. Le attività di cui al presente oggetto
sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio
di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in
appositi albi o elenchi. Le attività di tipo a) e di tipo b) di cui al presente
oggetto sociale sono funzionalmente collegate, poichè le rispettive tipologie
di svantaggio ed aree di intervento sono tali da necessitare di attività
coordinate per l'efficace raggiungimento dello scopo della Cooperativa di cui
al precedente Art. 3. Le attività di tipo b) si pongono come naturale sbocco e seguito
di inserimento lavorativo per gli utenti che hanno effettuato un percorso
educativo e terapeutico attraverso le attività di tipo a). La Cooperativa potrà
compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari od utili alla
realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo
sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale
e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo
sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge n. 59/1992 e
s.m.i.; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed
assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non
di collocamento sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci,
finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti
fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale
attività sono definiti con apposito Regolamento approvato dall'assemblea
sociale.
TITOLO III
SOCI
COOPERATORI
Art. 5 (Soci)
Il numero dei
soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
I soci
cooperatori:
-
concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione
degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e
conduzione dell'impresa;
-
partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed
alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla realizzazione
dei processi produttivi dell'azienda;
-
contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al
rischio di impresa.
Possono
essere soci cooperatori persone appartenenti alle seguenti categorie:
1) soci
lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti
tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il
raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità
professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro
disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle
decisioni sulla loro destinazione;
2) soci
lavoratori svantaggiati, persone fisiche definite persone svantaggiate secondo
l'art. 4, comma 1, Legge n. 381/1991 e s.m.i. nonché persone fisiche definite
soggetti deboli secondo l'art. 3, comma 2, Legge Regione Veneto n. 23/2006 e
s.m.i.;
3) soci
volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente,
esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge
n. 381/1991 e s.m.i. e nei limiti previsti dalla legge. Ai soci volontari non
si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro
subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio decreto, determina l'importo della
retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni
relative. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti
dalla Cooperativa per la totalità dei soci;
4) soci
fruitori, persone fisiche o giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente
dei servizi della Cooperativa.
Possono
essere soci cooperatori anche le persone giuridiche private e pubbliche nei cui
statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle
cooperative sociali. Possono essere soci associazioni ed enti che siano in
grado di concorrere all'oggetto sociale. Ogni socio è iscritto in un'apposita
sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie
indicate nel presente statuto. In nessun caso possono essere soci coloro che
esercitano, in proprio, imprese identiche od affini o partecipano a società che,
per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa,
secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione. I soci,
indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro
attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di
autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e sempre
che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche
della Cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.
TITOLO IV
SOCI
SOVVENTORI
Art. 6 (Soci
sovventori)
Ferme
restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono
essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge
31 gennaio 1992, n.59.
Art. 7
(Conferimento e azioni dei soci sovventori)
I
conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in
natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del
valore di Euro 500,000 (cinquecento/00) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere
un numero minimo di azioni pari a 1 (una).
Art. 8
(Alienazione delle azioni dei soci sovventori)
Salvo che sia
diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli,
le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite
esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che
intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il
proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità
previste dal successivo articolo 21. In caso di mancato gradimento del soggetto
acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà
ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.
Art. 9
(Deliberazione di emissione)
L'emissione
delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con
deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:
a) l'importo
complessivo dell'emissione;
b) l’eventuale
esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del
diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
c)il termine
minimo di durata del conferimento;
d)i diritti
patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti
alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere
maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto
per i soci cooperatori;
e) i diritti
patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle
eventuali riserve divisibili.
Al socio
sovventore è attribuito un solo voto qualunque sia l’ammontare della sua
partecipazione sociale.
In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il
terzo dei voti spettanti a tutti i soci ai sensi dell'art. 4 della Legge n.
59/1992. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci
sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato
dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il
numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di
privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere
alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime
graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in
proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci
cooperatori. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che
vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei
titoli.
Art. 10
(Recesso dei soci sovventori)
Oltre che nei
casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di
recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento
stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente
articolo. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai
sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari,
in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le
disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di
incompatibilità.
TITOLO V
IL RAPPORTO
SOCIALE
Art. 11
(Domanda di ammissione)
Chi intende
essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione
domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a)
l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b)
la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi
della richiesta;
c)
l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale,
delle specifiche competenze possedute;
d)
l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale
non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo
fissato dalla legge;
e)
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente
statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
sociali;
f)
la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola
arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.
Se trattasi
di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti
a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione
dovrà altresì contenere:
a)
la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la
sede legale;
b)
l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
c)
la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.
Il Consiglio
di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente
art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con
lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta. La deliberazione di
ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli
amministratori, sul libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro
sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non
sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di
decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che
sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non
accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva
convocazione.
Gli Amministratori,
nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano
le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi
soci.
Art. 12
(Obblighi dei soci)
Fermi
restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono
obbligati:
a) al
versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di
Amministrazione:
-del capitale
sottoscritto;
-dell’eventuale
sovrapprezzo determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su
proposta degli amministratori;
b)
all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni
adottate dagli organi sociali.
Per tutti i
rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro
soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla
ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla
Cooperativa.
Art. 13
(Perdita della qualità di socio)
La qualità di
socio si perde:
-
per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il
socio è persona fisica;
-
per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se
il socio è diverso da persona fisica.
Art. 14
(Recesso del socio)
Oltre che nei
casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia
perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si
trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) che cessi
in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l’attività di
volontariato presso la stessa.
La domanda di
recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli
amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non
sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata
comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi
artt. 39 e seguenti Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto
sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i
rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto
con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in
caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, il
Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell’interessato, far
decorrere l’effetto del recesso dall’annotazione dello stesso sul libro dei
soci.
Art. 15
(Esclusione)
L'esclusione
può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi
previsti dalla legge, nei confronti del socio che:
a) non sia
più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che
abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dal
presente statuto, per tutte le categorie di soci;
b) risulti
gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo
statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscono al
rapporto mutualistico nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali,
salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un
termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni per adeguarsi;
c) previa
intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 45
(quarantacinque) giorni, se non adempia al versamento del valore delle azioni
sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo
verso la società;
d) nel caso
di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del
rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento
interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/2001 e s.m.i. e, nel
caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato;
e) in caso di
socio lavoratore svantaggiato, qualora perda la qualifica di persona
svantaggiata ex art. 4 Legge n. 381/1991 e s.m.i. o di soggetto debole ex art.
3, comma 2, Legge Regione Veneto n. 23/2006 e s.m.i.;
f) che si
trovi in condizione di sopravvenuta inabilità tale da comportare
l'impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi e dell'oggetto
sociale;
g) violi
reiteratamente le norme sul comportamento in servizio;
h) svolga o
tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita
autorizzazione dell'organo amministrativo;
i) manchi
reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa
mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza
giustificato motivo espresso in forma scritta n. 3 (tre) assemblee consecutive.
Il socio
lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi
causa. Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione
al Collegio Arbitrale ai sensi dell'Art. 39 e seguenti, nel termine di 60
(sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale
determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione
diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli
amministratori.
Art. 16
(Delibere di recesso ed esclusione)
Le
deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai
soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie
che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti
adottati dall’Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione
del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente
statuto. L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di
decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60
giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.
Art. 17
(Liquidazione della partecipazione)
I soci
receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni
interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22,
comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio
nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa
operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente
versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione comprende anche il
rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della
società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi
dell’art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile. Il pagamento è
effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio
stesso.
Art. 18
(Morte del socio) In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto
hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni, eventualmente rivalutate,
nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 17. Gli eredi e
legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di
liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea
documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.
Art. 19
(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci
cessati)
La
Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti
od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto
entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale
lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi
i diritti a favore degli eredi del socio defunto. Il valore delle azioni per le
quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.
I
soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 15, lettere b), c) e h), dovranno
provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove
determinata nel regolamento.
Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal
rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione
mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove
previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche
fornite, anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 codice civile. Il socio
che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei
conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la
esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del
rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente
è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per
lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio
defunto.
TITOLO VI
PATRIMONIO
SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 20
(Elementi costitutivi)
Il patrimonio
della società è costituito:
1) dal
capitale sociale, che è variabile ed è formato:
a) dai
conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore
minimo pari ad Euro 100,00 (cento/00);
b) dai
conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo
sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
2) dalla
riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente
non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
3)
dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
4) dalla
riserva straordinaria;
5) da ogni
altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.
Ciascun socio
non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la
vita sociale né all'atto dello scioglimento della società. La società non emette i titoli azionari
ai sensi dell'art. 2346 primo comma c.c..
Art. 21
(Vincoli sulle azioni e loro alienazione)
Le azioni non
possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con
effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori. Il socio
che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne
comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo
relativamente all’aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente
art. 16. Con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi. Il
provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al
socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale
termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società
deve iscrivere nel Libro dei Soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti
per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto. Il
provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro
il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.
Art. 22
(Bilancio di esercizio)
L'esercizio
sociale va dal 1°(primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla
fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla
compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione
informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione
sull’andamento della gestione sociale. La relazione del Consiglio di
Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare
l’andamento dell’attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con
particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui
favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale. L'assemblea
dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dall'organo
amministrativo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,
ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure
lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della
società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in
assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'assemblea che approva
il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a)
a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per
cento);
b)
al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
di cui all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge
medesima;
c)
ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti
ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d)
ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito
dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
L’Assemblea
può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni
obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a
riserve divisibili tra i soci finanziatori.
Art. 23
(Ristorni)
Il Consiglio
di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può
appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci
prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.
La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori
i trattamenti economici previsti dall’art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge
n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate. L’Assemblea, in sede di
approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà
essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
-
erogazione diretta;
-
aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
La
ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando
la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la
Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento
da approvarsi ai sensi dell’art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli
amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri
(singolarmente presi o combinati tra loro):
a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’anno;
b) La qualifica / professionalità;
c) I compensi erogati;
d) Il tempo di permanenza nella società;
e) La tipologia del rapporto di lavoro;
f) La produttività.
I ristorni
per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla
cooperativa per le prestazioni ricevute.
TITOLO VII
ORGANI
SOCIALI
Art. 24
(Organi)
Sono organi
della società:
a)
l'Assemblea dei soci;
b) il
Consiglio di Amministrazione;
c) il
Collegio dei Sindaci, se obbligatorio per legge, nominato dall’Assemblea;
d)L’organo di
controllo contabile, se obbligatorio per legge, nominato dall’Assemblea.
Art. 25
(Assemblee)
Le assemblee
sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante
lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di
comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, inviata a
ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine
del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione,
che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza
dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente
costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di
voto e la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di
controllo partecipino all'assemblea. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può
opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
sufficientemente informato.
Art. 26
(Funzioni dell’Assemblea)
L'assemblea
ordinaria:
1.
approva il bilancio e destina gli utili;
2.
delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori
stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 7;
3.
procede alla nomina degli amministratori;
4.
procede all’eventuale nomina dei sindaci e del presidente del
collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo
contabile;
5.
determina la misura dei compensi da corrispondere agli
amministratori ed ai sindaci;
6.
approva i regolamenti interni;
7.
delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
8.
delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla
legge e dal presente statuto.
Essa ha luogo
almeno una volta all'anno nei tempi indicati all’art. 22. L'assemblea inoltre
può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo
creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che
rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla
loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo
ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non
oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei
soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione
da essi predisposta. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria
quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli
altri argomenti previsti dall’art. 2365 cod. civ. o dalla legge. Art. 27
(Costituzione e quorum deliberativi). In prima convocazione
l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando
siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto
al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di
voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.
Art. 28
(Verbale delle deliberazioni e votazioni)
Le
deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal
presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data
dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti;
deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire
anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o
dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le
loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria
deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo,
nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o
di pubblicazione.
Art. 29
(Voto)
Nelle
assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei
soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle
azioni sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare
della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono
intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi
rappresentare da un altro socio avente diritto al voto, mediante delega
scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di 2 (due) soci aventi diritto
di voto. Si applica in quanto compatibile l'art. 2372 del Codice Civile. Non è
ammesso il voto segreto, fatta eccezione per le votazioni relative alla nomina
dei componenti degli organi sociali, nelle quali è possibile procedere con
votazioni segrete, fermo restando il diritto del socio, che lo richieda, di far
risultare dal verbale in maniera palese l'esito della sua votazione od
eventualmente la sua astensione.
Art. 30
(Presidenza dell’Assemblea)
L'assemblea è
presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza
dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di
questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza
dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La
nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Art. 31
(Consiglio di Amministrazione)
La società è
amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di
consiglieri variabile da 5 (cinque) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea
ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La
maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o
tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I soci
finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del
Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori non possono essere nominati
per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della
loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati
consecutivi superiori a quello previsto dalla legge. Il Consiglio elegge nel
suo seno il presidente ed il vice presidente.
Art. 32
(Compiti del Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio
di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della
società, esclusi solo quelli riservati all’assemblea dalla legge. Allo stesso è
attribuita la competenza sulle materie previste dall’articolo 2365 comma secondo
del codice civile. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad
eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri
in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che
incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi
componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,
determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio
della delega. Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli
Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo,
in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle
sue controllate.
Art. 33
(Convocazioni e deliberazioni)
Il Consiglio
di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia
materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un
terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera,
fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei
casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi
ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del
Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza
degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche
per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque
essere soddisfatte le seguenti condizioni:
1) che siano
presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere
la riunione svolta in detto luogo;
2) che sia
effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l’identità
degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e
proclamare i risultati della votazione;
3) che sia
consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
oggetto di verbalizzazione;
4) che sia
consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché quando necessario di
visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Art. 34
(Integrazione del Consiglio)
In caso di
mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a
sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. purché la
maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Se
viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono
convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso
di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea deve essere
convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere
nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio
sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e
rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Art. 35
(Compensi agli amministratori)
Spetta
all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del
comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma
dell’articolo 2389.
Art. 36
(Rappresentanza)
Il presidente
del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di
fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente è autorizzato a riscuotere, da
pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi
titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare
avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società
davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque
grado di giurisdizione. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti
delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il
Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e
procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti
i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. Il presidente, previa
apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali
procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad
estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
Art. 37
(Collegio Sindacale)
Il Collegio
Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’assemblea,
si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea. I
suoi requisiti e il suo funzionamento sono regolati dalla legge. Il presidente
del Collegio Sindacale è nominato dall’assemblea. I sindaci restano in carica per
tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La
retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della
nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale,
ove ricorrano le condizioni di legge, esercita anche il controllo contabile; in
tal caso sarà integralmente composto da revisori contabili iscritti nel
registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Art. 38
(Controllo contabile)
Nei casi e
secondo le norme di legge ovvero ove venga deliberato dall'assemblea, il controllo
contabile sulla società è esercitato ai sensi dell’art. 2409 bis comma primo
del codice civile da un revisore contabile o a una società di revisione.
TITOLO VIII
CONTROVERSIE
Art. 39
(Clausola Arbitrale)
Sono devolute
alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di legge tempo per
tempo vigenti, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che
non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le
controversie insorgenti tra soci o tra soci e società
che abbiano
ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la
qualità di socio;
b) le
controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
c) le
controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci o nei loro confronti.
La clausola
arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci,
anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di
proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi
soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o
liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al
comma precedente.
Art. 40
(Arbitri e procedimento)
Gli arbitri
sono in numero di:
a) uno, per
le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00). Ai
fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della
domanda di arbitrato, osservati i criteri di legge;
b) tre, per
le altre controversie.
Gli Arbitri
sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera
Arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, sono
nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La
domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata
alla società, fermo restando quanto disposto dalle disposizioni di legge tempo
per tempo vigenti in materia. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Gli Arbitri
decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo
che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso già di
cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03 e s.m.i., nel caso in cui sia
necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del
termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del
principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni
formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al
momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano
alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di
trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla
parte che promuove l’attivazione della procedura.
Art. 41
(Esecuzione della decisione)
Fuori dai
casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione
della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata
quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi
obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno
della sua leale collaborazione all’attività sociale.
TITOLO IX
SCIOGLIMENTO
E LIQUIDAZIONE
Art. 42
(Liquidatori)
L’Assemblea
che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori
stabilendone i poteri.
Art. 43
(Liquidazione del patrimonio)
In caso di
scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla
liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso
del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente
rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. c);
- al Fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui
all’art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
TITOLO X
DISPOSIZIONI
GENERALI E FINALI
Art. 44
(Regolamenti)
L’Organo
Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente
statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per
meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i
regolamenti verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea con le
maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
Art. 45
(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
I principi in
materia di remunerazione del capitale e degli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori, di indivisibilità delle riserve tra i soci
cooperatori, di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento e di
versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere
di fatto osservati.
In particolare
ai sensi dell’articolo 2514 del codice civile la cooperativa:
(a) non potrà
distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni
postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente
versato;
(b) non potrà
remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci
cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto
per i dividendi;
(c) non potrà
distribuire riserve fra i soci cooperatori;
(d) dovrà
devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patrimonio
sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.
Art. 46
(Rinvio)
Per quanto
non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle
cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991 e s.m.i., le altre leggi in
materia di cooperative nonché, in quanto compatibili, le norme di cui al Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017
n. 117. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile,
contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma
dell'art. 2519 del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme
sulle società per azioni.
F.to Chiara
Benasciutti
F.to Lina
Leotta Notaio (L.S.)